Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 344 del 8 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le obbligazioni fideiussorie assunte per finalitą strettamente connesse all'attivitą imprenditoriale del debitore, senza alcun legame diretto o indiretto con i bisogni familiari, non ricadono nella protezione offerta dall'art. 170 c.c. in tema di fondo patrimoniale, laddove risulti che il credito sia stato contratto per scopi estranei alle esigenze familiari e il creditore ne fosse consapevole.

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