Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19013 del 11 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 170 c.c., che disciplina le condizioni di ammissibilitą dell'esecuzione sui beni costituiti in un fondo patrimoniale, si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. Pertanto, l'iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale č legittima solo se l'obbligazione tributaria č strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non conosceva l'estraneitą del debito a tali bisogni, gravando sul debitore l'onere della prova riguardo alla regolare costituzione del fondo e alla natura del debito.

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