(massima n. 1)
La costituzione del fondo patrimoniale č suscettibile di essere fatta oggetto della domanda revocatoria, la quale rimuove la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1.