Le
conseguenze del mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sono di essenzialmente di due tipi. Anche se di difficile configurabilità nella pratica, può esserci una
responsabilità penale ai sensi dell'art.
328 c.p., qualora il responsabile del procedimento non risponda entro trenta giorni dalla messa in mora o nello stesso tempo non risponda spiegando le ragioni del ritardo.
In secondo luogo, il privato avrà diritto ad un
indennizzo ai sensi della presente norma o ad un
risarcimento, qualora dal ritardo sia derivato un danno di natura patrimoniale. Al comma 9 dell'articolo precedente si specifica inoltre che il ritardo può chiaramente determinare una
responsabilità disciplinare,
erariale e contabile del responsabile del procedimento e del dirigente preposto all'ufficio (evidentemente per
culpa in vigilando).
Tornando all'articolo in esame, viene appunto sancito il diritto ad un risarcimento, qualora l'
inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento abbia cagionato un
danno ingiusto al privato cittadino. Come si evince dallo stesso dettato normativo, tale forma di risarcimento rispecchia la classica forma di
responsabilità aquiliana, in cui è dunque necessaria sia la produzione di un danno ingiusto, sia una forma di responsabilità almeno colposa, se non dolosa.
Tale danno dovrà essere dimostrato, non potendosi dare adito a risarcimenti solamente in conseguenza di condotte antidoverose.
Per contro, in presenza di un danno, la p.a. potrà dimostrare l'
assenza di colpa, paventando ad esempio che l'inosservanza del termine è stata causata da assoluta oscurità del testo normativo di riferimento oppure dalla particolare complessità della questione.
Ai sensi dell'articolo
30 c.p.a., l'azione per chiedere il risarcimento è questione deve essere fatta valere entro
120 giorni, a pena di
decadenza. Il termine non decorre fintanto che perdura l'
inadempimento, ma inizia comunque a decorrere trascorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
Per quanto concerne invece l'
indennizzo da ritardo, esso è stato introdotto in via sperimentale, solamente a favore di esercenti attività commerciali ed imprenditoriali.
Tale indennizzo opera solo quando la legge non preveda espressamente il meccanismo del silenzio qualificato (in cui appunto non si configura un inadempimento, ma l'inerzia della p.a. equivale a diniego, rifiuto o rigetto). Altresì non opera per i concorsi pubblici.
Come prevede la norma, è necessario che sussista un
obbligo di pronunzia da parte della p.a. nei procedimenti ad
istanza di parte.
L'indennizzo è parametrato ad un
quantum fisso, vale a dire
30 euro per ogni giorno di ritardo,
fino ad un massimo di 2.000 euro.
Al fine di evitare indebite locupletazioni, le somme ottenute a titolo di indennizzo sono detratte da eventuali risarcimenti di cui al comma 1.