(massima n. 1)
Il danno subito dall'impresa per aver irrimediabilmente perso, a causa dell'illecita condotta dell'amministrazione, derivata dal ritardo nella conclusione del procedimento ed anche dall'adozione di atti illegittimi, un rilevante contributo già concesso in via provvisoria, non può trovare compensazioni di sorta in una mera speranza di ottenere in futuro un analogo finanziamento, ma va liquidato sulla base del reddito annuo netto conseguibile dalla società a partire dall'epoca in cui la società avrebbe potuto ragionevolmente pronosticare il concreto avvio dell'impianto. come da cronoprogramma dei lavori fino all'effettiva emanazione del provvedimento di competenza, detratti i tempi ordinari di conclusione del procedimento.