(massima n. 2)
Nel caso di danno da ritardo della P.A., occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in sostanza, il mero "superamento" del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra "piena prova del danno". La valutazione č di natura relativistica e deve tenere conto non solo della specifica complessitā procedimentale, ma anche - in senso negativo per le ragioni dell'Amministrazione - di eventuali condotte.