Cons. Stato n. 4561/2019
Non può configurarsi alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su una richiesta di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo, mediante l'azione avverso il silenzio rifiuto ex artt. 31 e 117 c.p.a., in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione competente e si esercita d'ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata, e non si esercita, quindi, in base ad una istanza di parte, avente, al più, portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad ingenerare alcun obbligo giuridico di provvedere". E ciò vieppiù a dirsi ove, com'è nel caso di specie, gli atti di gara risultano fatti oggetto di contenzioso oramai definito con sentenze oramai coperte dal giudicato. (Conferma Tar Campania Napoli, sez. V, n. 06716/2018). Lo speciale rimedio dell'azione avverso il silenzio è esperibile non solo in presenza di condotte omissive che si protraggano oltre i termini di legge, ma anche in presenza di atti infra procedimentali o soprassessori, per tali dovendosi intendere quelli che solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l'obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell'istanza del privato o sospendono l'iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto. (Conferma Tar Campania Napoli, sez. V, n. 06716/2018). L'azione amministrativa avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ex art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 può avere ad oggetto sia condotte omissive che si protraggano oltre i termini di legge ma anche atti infra procedimentali o soprassessori quali sono quelli che eludono il contenuto dell'istanza del privato o sospendono l'iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere così come normativamente imposto.
Cons. Stato n. 4504/2019
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva. Il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, proposto ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010, è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza dell'interessato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere; questo tipo di ricorso risulta dunque esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente, rispetto al quale l'amministrazione sia rimasta inerte, sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o dalle peculiarità del caso.
Cons. Stato n. 4502/2019
Non si ravvisa alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità degli atti amministrativi mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, costituendo l'esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitarla, con la conseguenza che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l'esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l'illegittimità, è da ritenersi inammissibile.
Cons. Stato n. 3576/2019
L'amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su una istanza diretta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico) e che il potere di autotutela è incoercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 104/2010.
Cons. Stato n. 4580/2019
Il commissario ad acta nominato nell'ambito dei giudizi avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione subentra nei poteri da questa non esercitati, spendendone le facoltà ed utilizzando il margine di discrezionalità spettante all'amministrazione.
Cons. Stato n. 1634/2019
In materia di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla Pubblica Amministrazione all'istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull'interesse all'osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva. Tale principio vale anche quando, di fronte all'inerzia dell'amministrazione relativa all'istanza presentata, si fa valere una situazione che si configura quale interesse legittimo alla corretta conclusione della procedura, con la conseguente possibilità di esperire anche l'azione prevista dagli artt. 31 e 117 D.Lgs 104/2010.
Cass. civ. n. 18152/2015
Il ricorso avverso il silenzio della P.A., previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 104 del 2010, quale strumento processuale di tutela contro l'inerzia della stessa P.A., non fonda bensì presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa sostanziale alla quale si riferisce la dedotta inerzia, non determinando una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva di detto giudice, per cui è alla natura di tale pretesa che occorre avere riguardo ai fini del riparto della giurisdizione. Pertanto, nel caso in cui la posizione fatta valere dai ricorrenti che agiscono per l'annullamento di un silenzio-rifiuto rientri nel novero dei diritti soggettivi (nella specie, si trattava del diritto soggettivo all'assunzione), senza alcun intervento della P.A. dotato di margini di discrezionalità, la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Cons. Stato n. 1739/2011
Alla luce dell'art. 117, comma 6, del c.p.a., deve ritenersi ammissibile la domanda di risarcimento proposta unitamente ai ricorso avverso il silenzio. È certamente ammissibile la domanda con cui il privato invoca la tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui l'amministrazione ha adottato un provvedimento a lui favorevole, ma emanato appunto con ritardo rispetto al termine previsto per quel determinato procedimento.
Cons. Stato n. 1335/2011
Il danno ingiusto derivante dal tardivo rilascio della concessione edilizia va posto in stretta correlazione con l'inosservanza dolosa o colposa della normativa disciplinante il relativo procedimento addebitabile all'Amministrazione. L'avvenuto riconoscimento in sede giudiziale penale, ai fini civilistici, di un diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune in ragione del comportamento tenuto dal dipendente, comporta inevitabilmente che la condotta accertata come penalmente rilevante, posta in essere dal tecnico, come riconosciuta lesiva della posizione giuridica soggettiva dello stesso Comune, spezza il rapporto organico esistente tra datore di lavoro e dipendente, senza che quanto operato illegittimamente dal secondo soggetto possa rifluire in capo al primo.
Cons. Stato n. 1271/2011
L'inerzia della p.a. nel provvedere su una istanza del privato assume particolare valenza negativa (derivando dall'ingiustificata inosservanza del termine di conclusione del procedimento che il legislatore ha elevato all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) cost.), con la conseguenza che risulta valorizzata e potenziata ogni forma di tutela, compresa quella risarcitoria, per i danni da ritardo della p.a., estensibili quindi anche alle conseguenze di detto ritardo sull'integrità fisica del cittadino (cosiddetto danno biologico). Il danno biologico costituisce quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica della persona, derivante nella specie dalla patologia «disturbo ansioso-depressivo reattivo con somatizzazioni, quali l'alopecia», tenuto conto del fatto che la già debole situazione psico-fisica del ricorrente è stata in concreto messa duramente alla prova da una attesa, apparsa a volte interminabile, della conclusione di un procedimento, da cui dipendeva la sorte dell'unica attività imprenditoriale in quel momento svolta. La quantificazione del danno biologico permanente, va effettuata in via equitativa, anche tenendo conto dell'età del ricorrente e dei criteri di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, su cui vanno calcolati interessi e rivalutazione monetaria.
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In caso di ritardo nel rilascio di un permesso di costruire in variante (intervenuto solo a seguito di impugnazione del silenzio del Comune), il privato è abilitato a richiedere innanzi al a.g.a. il risarcimento del "danno da ritardo": infatti, l'intervenuto art. 2 bis, comma 1, L. n. 241/90, introdotto dalla L. n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. L'art. 1 bis, comma 1, L. n. 241/90, presuppone che anche il tempo sia un bene della vita per il cittadino: e infatti, il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica.
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Può essere riconosciuto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel rilascio del permesso di costruire in variante e tale danno farsi decorrere; dalla data in cui l'istruttoria sulla relativa domanda era completa e non dal momento in cui è stato presentato dall'istante il ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 21 bis L. n. 1034 del 1971 e s.m.i.
Cons. Stato n. 996/2011
In tema di giustizia amministrativa l'interessato, con l'azione avverso il silenzio, può chiedere solo l'accertamento della sussistenza dell'obbligo di provvedere - l'an dell'azione amministrativa - potendo chiedere l'accertamento della fondatezza della pretesa - il quomodo dell'azione amministrativa - solo se si tratti di attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.