(massima n. 1)
In tema di danno da ritardo e con riferimento all'art. 2 bis commi 1 L. 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69) e 1 bis (introdotto dall'art. 28 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013 n. 98), va sottolineato come la norma di cui al comma 1 non collega l'ipotesi risarcitoria al mero superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo (senza che sia intervenuta l'emanazione del provvedimento finale), ma pone l'inosservanza del termine normativamente previsto come presupposto causale del danno ingiusto eventualmente cagionato "in conseguenza" dell'inosservanza dolosa o colposa di detto termine; pertanto, l'inosservanza del termine di conclusione procedimentale comporta: a) in generale, il risarcimento del danno ingiusto, qualora - con dimostrazione del nesso di causalitā - questo consegua alla predetta inosservanza colposa o dolosa della P.A.; b) nei casi espressamente previsti, il riconoscimento di un indennizzo, il titolo a ricevere il quale sorge per il solo fatto del superamento del termine e che - ove concorra con la distinta obbligazione risarcitoria - č detratto dalla somme complessivamente riconosciuta a tale ultimo titolo. (Nella specie, l'art. 2 bis L. n. 241 citata non era applicabile trattandosi di attivitā di esecuzione ed ultimazione di opere edilizie in attuazione di un piano insediamenti produttivi).