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Articolo 1 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 1 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

  1. a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
  2. b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Spiegazione dell'art. 1 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il presente articolo rende esplicito l’approccio organico e sistematico che contraddistingue il nuovo Codice. Con esso, infatti, il legislatore ha voluto superare le criticità derivanti dall’esistenza di distinti plessi normativi dedicati all’insolvenza commerciale, disciplinata dalla legge fallimentare, ed all’insolvenza civile, regolata dalla L. 3/2012 in materia di sovraindebitamento.
Il Codice ruota intorno ad una figura unitaria di “debitore” e punta a regolare pertanto il fenomeno dell’insolvenza nel suo complesso.
In ogni caso, bisogna osservare che al di fuori del campo applicativo del codice continuano a rimanere: (i) gli enti pubblici; (ii) le grandi imprese in crisi, le quali possono essere assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, regolata dal d.lgs. 270/1999.

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