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Avvocato che compra lo smartphone per lo studio è "consumatore"?

Avvocato che compra lo smartphone per lo studio è "consumatore"?
L’avvocato che compra il cellulare per uso professionale non può essere considerato consumatore e non può godere della relativa disciplina a tutela dei consumatori.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 5097/2023 ha espresso il proprio giudizio in merito alla questione del risarcimento per vizi della cosa connessa alla figura del consumatore come disciplinata dall’art. 3 del Codice del consumo.

Nello specifico, per gli Ermellini, l’avvocato che acquista lo smartphone per la propria attività professionale non può essere considerato consumatore e dunque non gli vengono applicate le norme di favore previste per tale figura qualora il cellulare presenti vizi.

I fatti
I Giudici condannano la Spa a restituire il costo dello smartphone pari a 829,00 euro all’acquirente perché affetto da vizi e alla restituzione di 200,00 euro per la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 del Codice di procedura civile.

La Società impugna la decisione fino in Cassazione, lamentando quale motivo di doglianza, l’errata qualificazione di consumatore in capo all’avvocato. Nello specifico, durante il giudizio di merito, lo stesso professionista - in maniera poco accorta - ha evidenziato di aver effettuato l’acquisto per servirsi dello smartphone a scopo professionale.

Per la Corte, il ricorso è fondato. La censura mossa dal ricorrente è corretta: la giusta qualificazione di consumatore è quella che lo identifica come la persona fisica che agisce per finalità del tutto estranee all’attività imprenditoriale o commerciale, o ancora artigianale o a qualunque titolo professionale comunque svolta.

Il consumatore è colui che conclude un contratto per la mera soddisfazione di esigenze di vita quotidiana, sue, personali.

Nel caso di specie, invece, l’avvocato aveva acquistato l’apparecchio al fine di sfruttarlo per esigenze lavorative. E a poco rileva che al momento dell'acquisto non avesse richiesto emissione di fattura. Non per questo soltanto può legittimamente escludersi la qualifica di "professionista" in riferimento all'acquisto fatto.


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