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Articolo 63 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Comunicazione di cortesia

Dispositivo dell'art. 63 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. (1)Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

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