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Articolo 292 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

Dispositivo dell'art. 292 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164(1).

2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 292 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma sancisce la postergazione dei crediti derivanti da operazioni di finanziamento infragruppo compiute nell'imminenza dell'avvio della procedura di liquidazione giudiziale.
La regola è applicabile:
  1. ai crediti per finanziamenti concessi dalla capogruppo alle società eterodirette, purché derivanti da operazioni effettuate nell'anno anteriore al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale: viene in parte ampliato il principio stabilito all'art. 2497 quinquies, dato che non è necessario dimostrare che tali finanziamenti siano stati contratti in un momento nel quale la eterodiretta presentasse un eccessivo squilibrio dell'indebitamento.
  2. ai crediti per finanziamenti concessi dalla eterodiretta alla capogruppo, purché derivanti da operazioni effettuate nell'anno anteriore al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (novità)
Qualora i crediti appena indicati siano stati soddisfatti entro l'anno che precede il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, il pagamento sarà inefficace nei confronti dei creditori e la società che lo ha ricevuto sarà tenuta alla restituzione, ai sensi dell'art. 164, co. 3 CCI.

In ogni caso, le regole specificate non valgono per i finanziamenti concessi dalle società che siano socie della debitrice, in funzione della presentazione o esecuzione del concordato (o di un ADR), ai quali l'art. 102 CCI riconosce carattere prededucibile nella misura dell'80%.

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