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Articolo 287 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Liquidazione giudiziale di gruppo

Dispositivo dell'art. 287 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.

2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. Il tribunale può in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo(1).

3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 287 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa della liquidazione giudiziale di gruppo. Analogamente a quanto prescritto per le procedure di stampo negoziale, si prevede che la procedura liquidatoria possa essere aperta in accoglimento di un unico ricorso nei confronti di tutte le società appartenenti al gruppo (si discute, però, se i creditori delle società siano legittimati alla presentazione del ricorso unitario, oppure se la legittimazione spetti esclusivamente alle società del gruppo).

L'apertura della procedura di gruppo è subordinata all'accertamento, da parte del Tribunale, di tre condizioni:
  1. la sussistenza di uno stato d'insolvenza
  2. l'esistenza di un gruppo di società
  3. la necessità di un procedimento unitario per garantire la ottimizzazione delle rispettive liquidazioni ed assicurare, in questo modo, il miglior soddisfacimento dei creditori delle società (le concrete modalità di coordinamento delle attività di liquidazione dovranno poi essere specificamente indicate dal curatore unico nel programma di liquidazione)
Nella sentenza di apertura della liquidazione di gruppo, il Tribunale nomina un unico giudice delegato ed un unico curatore, ferma restando la necessità di nominare un comitato di creditori per ogni società.

Il quarto comma si occupa della questione di competenza, stabilendo che, qualora le società coinvolte abbiano il centro dei propri interessi principali in circoscrizioni diverse, il Tribunale competente a conoscere del ricorso debba essere il primo presso il quale è stato depositato; laddove invece più società del medesimo gruppo vi provvedano contestualmente, sarà competente il Tribunale del circondario ove ha fissato il centro dei propri interessi la società capogruppo o, nel caso in cui non sia stata effettuata la pubblicità di cui all'art. 2497 bis, la società con la maggiore esposizione debitoria.

L'ultimo comma, infine, attribuisce al curatore unico la facoltà di chiedere l'assoggettamento alla procedura unitaria anche delle società che, pur appartenendo al medesimo gruppo ed essendo insolventi, non siano state inizialmente coinvolte.

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