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Stalking: l’applicazione di misure restrittive non può comportare l’obbligo del persecutore di cambiare casa

Stalking: l’applicazione di misure restrittive non può comportare l’obbligo del persecutore di cambiare casa
La Cassazione afferma che è necessario contemperare i diritti di tutela della persona offesa con i diritti fondamentali dell’indagato.
La vicenda prendeva avvio dall’accusa per il reato di stalking di un uomo, per avere questi compiuto atti persecutori nei confronti di una persona che abitava nel suo stesso condominio, più precisamente nell'appartamento sottostante. Era stata così disposta una misura restrittiva consistente nel divieto di avvicinamento all'edificio dove la persona offesa dimorava, mantenendosi a una distanza di almeno 50 metri.
Dato che il rispetto della misura da parte del responsabile, in questo caso, gli avrebbe reso impossibile continuare ad abitare nel proprio appartamento, era stato proposto ricorso prima al tribunale del riesame, poi, avverso l’ordinanza di rigetto, in Cassazione.
La Corte di Cassazione si è espressa al riguardo con la sentenza n. 3240/2020, rilevando che sia sempre necessario operare un contemperamento tra i diritti della persona offesa e quelli dell'indagato.
Già in precedenza la Corte aveva affermato la necessità di rendere conciliabile la prospettiva di tutelare la persona offesa "con un adeguato sacrificio della libertà della ricorrente, che non può trasmodare in una limitazione di un diritto fondamentale, quale quello collegato all'uso della propria abitazione, al di là dell'effettiva tutela delle esigenze cautelari" (Cass. sent.n. 30926/2016).
Secondo la Suprema Corte, bisogna tenere distinti i casi in cui la condotta è posta in essere all’interno di un contesto endofamiliare - in cui le modalità dello stalking si manifestino in un campo d'azione limitato a quel luogo determinato, che è la casa familiare - da quelli in cui, invece, i soggetti interessati non sono conviventi. In quest’ultimo caso, il divieto di avvicinamento deve essere disposto con riferimento alla persona fisica della vittima, in qualunque dimensione spaziale essa si trovi a compiere gli atti della propria vita quotidiana.
A questo proposito, l'art. 282 ter c.p.p. coerentemente prevede la possibilità di imporre il divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla vittima, ovvero di mantenersi ad una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Al comma 4 la norma prevede poi che, quando la frequentazione dei luoghi ai quali è precluso l’avvicinamento sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative del soggetto gravato dalla misura, al giudice è fatto carico di prescriverne le relative modalità, con possibili limitazioni. Dunque, “non è da un divieto di avvicinamento alla persona offesa che può derivare tout court il venir meno del diritto dell'indagato di dimorare lì dove abbia fissato la propria abitazione.
Oltretutto, non bisogna trascurare il fatto che lo stesso art. 277 c.p.p., in tema di misure cautelari personali, impone che le modalità esecutive di una qualsiasi misura restrittiva debbano in ogni caso salvaguardare i diritti della persona che vi sia sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.


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