(1) Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento (2).
La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore (3).
Note
(1)
Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2)
Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
La norma prevede che il fallito persona fisica riceva personalmente la corrispondenza e sia tenuto a smistare quella relativa ai rapporti coinvolti nel fallimento al curatore.
La violazione di tale dovere comporta l'esclusione dell'imprenditore dal beneficio dell'esdebitazione (art. 142, comma 1, n. 3, l. fall.).
La norma prevede che il fallito persona fisica riceva personalmente la corrispondenza e sia tenuto a smistare quella relativa ai rapporti coinvolti nel fallimento al curatore.
La violazione di tale dovere comporta l'esclusione dell'imprenditore dal beneficio dell'esdebitazione (art. 142, comma 1, n. 3, l. fall.).
(3)
Comma aggiunto con d.lgs. 169/2007.
Il fallito persona giuridica non ha diritto alla tutela della segretezza della corrispondenza ad esso destinata.
Il fallito persona giuridica non ha diritto alla tutela della segretezza della corrispondenza ad esso destinata.