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Articolo 27 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Competenza per materia e per territorio

Dispositivo dell'art. 27 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali(1).

2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali(1).

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

  1. a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
  2. b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
  3. c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 27 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento contempla quale criterio generale di collegamento della competenza per territorio il COMI, cioè «il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».

Tuttavia, il secondo periodo del comma 1 della medesima disposizione in esame prevede, qualora vengano in rilievo, imprese in amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevante dimensione la competenza del Tribunale delle imprese, per la maggiore preparazione di quest'ultimo nella gestione delle procedure più complesse.

Il comma 3° presume la coincidenza:

a) tra il COMI e la sede legale risultante dal registro delle imprese per il debitore-imprenditore persona fisica, salvo il criterio residuale della sede effettiva dell'attività abituale cui occorre riferirsi tutte le volte in cui l'effettività dell'esercizio dell'impresa non abbia trovato riscontro in una regolarizzazione del suo titolare);
b) fra il COMI e la residenza o il domicilio per la persona fisica non esercente attività d'impresa, salvo il criterio residuale dell'ultima dimora nota o, in mancanza, del luogo di nascita nel qual caso, per ragioni di semplificazione e concentrazione, quando la persona è nata all'estero, si affida la competenza al Tribunale di Roma;
c) fra il COMI e la sede legale risultante dal registro delle imprese per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, salvo il criterio residuale della sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lett. b, con riguardo al legale rappresentante.

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