La carta costituzionale, al fine di favorire il
pieno sviluppo della persona umana, tende a garantire i principali diritti e rapporti etico-sociali, tra cui si annoverano i rapporti familiari.
Tali rapporti e le
formazioni sociali di cui si compongono rappresentano un fondamentale raccordo tra lo Stato ed il singolo cittadino, rappresentando un elemento imprescindibile della vita democratica del Paese.
La norma in esame ha ad oggetto la famiglia, definita come
società naturale, in cui l'essere umano si forma e sviluppa i suoi diritti inviolabili. Con tale definizione il costituente ha inteso precisare che essa preesiste allo Stato e non deriva da esso.
Oltre ai diritti di cui al comma la società familiare è portatrice anche di doveri, quale, ad esempio, quello di assistenza tra i coniugi (
143 c.c.). La
famiglia a cui la norma si riferisce è quella che deriva dal
matrimonio (celebrato in forma religiosa o civile), fermo restando che l'ordinamento conosce anche la c.d. famiglia di fatto, derivante dalla convivenza more uxorio di due soggetti di sesso diverso. Essa è riconosciuta e tutelata alla stregua di formazione sociale di cui all'art.
2 Cost. e produce effetti rilevanti per il dritto (ad esempio in relazione ai figli o alla successione nel contratto di
locazione). Mancava invece fino a poco tempo fa una tutela a favore delle coppie omosessuali.
Con la legge n. 76/2016 il legislatore ha finalmente disciplinato le
Unioni civile tra persone dello stesso sesso assimilando per molti versi l'istituto in questione a quello del matrimonio. Le uniche differenze rilevanti sono la mancanza del periodo della separazione tra coniugi (prevedendosi solo lo scioglimento dell'unione civile), e la disciplina dell'
adozione, anche se la legge in questione non la vieta, sancendo espressamente che per quanto riguarda le adozioni si deve far riferimento a quanto previsto e "consentito" dall'ordinamento, garantendo in tal modo, attraverso l'oramai pacifica applicazione dell'adozione in casi particolari alle coppie di fatto od omosessuali.
Il secondo comma sancisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
L'uguaglianza effettiva tra i coniugi è stata raggiunta solo con l'emanazione della l. 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia. Tale uguaglianza riguarda vari profili, come quello della conduzione della famiglia, dell'esercizio della responsabilità genitoriale (sul quale, da ultima, la l. 8 febbraio 2006, n. 54 in ordine al diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori), del regime patrimoniale della famiglia (oggi, di regola, la
comunione dei beni ai sensi dell'art.
159 c.c.). Rispetto all'uguaglianza il concetto di unità famigliare appare in contrasto; in realtà si tratta di esigenze conciliabili sulla base del consenso paritario tra coniugi.
Nel 2012 è stata altresì abrogata la norma che prevedeva che solo il padre potesse, nei casi di emergenza, prendere i più opportuni provvedimenti per l'interesse della prole.