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Testamento, se ti sposi con lei non erediti nulla: si può vietare il matrimonio per testamento?

Testamento, se ti sposi con lei non erediti nulla: si può vietare il matrimonio per testamento?
È possibile vietare al proprio figlio di sposarsi con una determinata persona, minacciando di non lasciargli nulla in eredità?
I rapporti in famiglia non sono sempre semplici, soprattutto con i nuovi arrivati. Non è raro sentire parlare di genitori che non amano il loro futuro possibile genero o nuora. È un problema vecchio come il mondo. Già Shakespeare ne scrisse nell’opera “Romeo e Giulietta”.

Allora, se ti trovi in questa situazione, ti interesserà sapere se i genitori possono o meno vietare al proprio figlio o figlia di sposarsi con l’odiata nuora o genero.

La classica ipotesi è quella di mettere il figlio davanti alla scelta tra amore e soldi. Come? Ad esempio, il genitore, nel proprio testamento, potrebbe porre il divieto di matrimonio con una determinata persona: “avrai l’eredità se non sposi quella persona”.

Nel linguaggio giuridico, questa si chiama “condizione risolutiva”: ossia, c’è una disposizione testamentaria che attribuisce l’eredità al figlio, ma questa disposizione perde efficacia se si verifica l’evento futuro previsto dal testatore. Nel nostro caso, l’evento futuro è il matrimonio dell’erede con la persona indesiderata.

Però, l’erede è davvero costretto a scegliere tra matrimonio e denaro?

La risposta è no. Il nostro sistema esclude l’ammissibilità di qualsivoglia condizione che incida sulla libertà di contrarre matrimonio di un soggetto: è inammissibile un divieto assoluto di matrimonio (“erediterai i soldi solo se non ti sposerai mai”) così come è inammissibile un divieto relativo di sposarsi (“se sposi Tizio, perdi tutto”).

Il codice civile (art. 636 del c.c.) stabilisce che è illecita la condizione che vieta il matrimonio. Inoltre, tra i diritti inviolabili delle persone, la Costituzione (art. 29 Cost.) riconosce anche quella di contrarre matrimonio: poiché sono inviolabili, questi diritti non possono essere in alcun modo limitati (art. 2 Cost.).

Ma cosa succede se il genitore, testardo, comunque ha messo già “nero su bianco” questo divieto nel proprio testamento? Che fine farà quella condizione illecita?

La soluzione ci viene data direttamente dal codice civile (art. 634 del c.c.): la condizione illecita si considera come “non apposta”. Addirittura, l’intera disposizione testamentaria dovrà considerarsi “nulla” quando la condizione illecita è l’unico motivo su cui essa si basa (art. 626 del c.c.): “sarai l’unico erede soltanto a patto che non sposi quella persona”.

Certo, potrebbe anche aversi un’ipotesi esattamente contraria: “erediterai tutto soltanto se ti sposerai”. Però, la domanda è d’obbligo: questa clausola, che impone il matrimonio, è illecita come quella che vieta il matrimonio?

In questo caso, non si parla più di una “condizione risolutiva”, ma si tratta di una “condizione sospensiva”: cioè, c’è un testamento che attribuisce l’eredità al figlio, ma questo testamento non avrà efficacia fino al verificarsi dell’evento futuro previsto dal testatore. Anche qui, l’evento futuro è il matrimonio dell’erede.

In base a quanto abbiamo visto finora, deve ritenersi inammissibile anche la condizione che impone il matrimonio. Infatti, allo stesso modo della condizione che vieta di sposarsi, anche questa clausola danneggia la libertà fondamentale di contrarre matrimonio.

In sintesi, attraverso il testamento, non si può vietare ad un figlio di sposarsi. Bisognerà accettare (e forse sopportare) il futuro genero o nuora, senza fare tragedie. Come in Romeo e Giulietta.


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