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Articolo 159 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Dispositivo dell'art. 159 Codice Civile

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni(1), regolata dalla sezione III del presente capo(2).

Note

(1) La comunione dei beni, regime base per i rapporti patrimoniali, prevede una comunione di acquisto, attribuendo così ai coniugi la contitolarità dei beni e dei diritti derivanti, e quanto verrà analiticamente descritto all'art. 177 del c.c..
Per tale regime (che dal 1975 sostituisce quello della separazione dei beni) non vi è alcuna necessità di pubblicità legale. Infine, si ricordi come, ai sensi dell'art. 157 del c.c., con la riconciliazione dei coniugi separati cessino con effetto ex nunc tutti gli effetti della separazione, e venga ripristinato il regime patrimoniale della comunione dei beni se esistente in origine tra i coniugi.
(2) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 41 della L. 19 maggio 1975 n. 151. Si vedano inoltre gli artt. 8, 9 e 9bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 e l'art. 2 della L. 10 aprile 1981, n. 142.

Ratio Legis

In linea con la fondamentale esigenza di equità tra i coniugi, il legislatore ha riconosciuto come primario ed automaticamente instaurato ipso jure il regime legale di comunione dei beni: la norma pertanto rispecchia il principi di uguaglianza dei coniugi e di unità familiare sancito dall'art. 29 Cost..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 159 Codice Civile

Cass. civ. n. 7872/2021

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.

Cass. civ. n. 17175/2020

La procura "ad nubendum" costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni). (Conforme Cass. n. 569/1975, Rv. 373879-01).

Cass. civ. n. 24867/2014

L'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, nel prevedere che, a partire dal 15 gennaio 1978, rimanessero esclusi dall'applicazione del regime legale della comunione i beni dei coniugi già uniti in matrimonio soltanto qualora uno di essi avesse effettuato, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, una specifica dichiarazione negoziale di volontà contraria all'applicazione del regime legale (ricevuta da notaio o dall'ufficiale dello stato civile) ha voluto determinare un passaggio temporalmente netto al nuovo regime legale, sicché la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di uno dei coniugi, che sia stata successivamente abbandonata, non può ritenersi equipollente alla formalità prescritta dalla legge poiché non dimostra una inequivoca scelta in senso contrario e, dunque, non osta all'applicazione del nuovo regime della comunione legale dei beni. (Rigetta, App. Roma, 08/06/2012)

Cass. civ. n. 12693/2011

Per la famiglia già costituita alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, primo comma, della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati; conseguentemente, il titolare del diritto di prelazione agraria che, dopo avere esercitato il riscatto del fondo venduto senza la prescritta "denuntiatio", intenda chiedere l'accertamento giudiziale del suo diritto, non deve agire anche contro il coniuge dell'acquirente del fondo qualora la vendita sia stata stipulata in detto biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e la dichiarazione di riscatto sia stata comunicata nello stesso periodo, atteso che, in tale ipotesi, il fondo non è mai entrato in comunione dei coniugi. (Cassa con rinvio, App. Bari, 24/03/2005)

Cass. civ. n. 224/1977

L'esistenza di patrimoni individuali dei singoli partecipanti non è incompatibile con la figura della comunione tacita familiare, perché questa non attrae nella sua sfera tutti gli averi e proventi del singolo componente, ma soltanto quelli che egli metta, volontariamente, in tutto od in parte, a disposizione del consorzio familiare, nel comune interesse, attraverso una manifestazione, anche tacita, di volontà.

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Consulenze legali
relative all'articolo 159 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. V. chiede
martedì 14/03/2023 - Liguria
“Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975:
il regime patrimoniale legale tra coniugi era quello della separazione dei beni (ciascun coniuge rimaneva titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio).
Dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975:
si introduce il nuovo regime patrimoniale della comunione dei beni.
Per le coppie già sposate nel 1975 per cui è stato previsto un periodo fino al 1978 durante il quale:
1. se uno qualsiasi dei coniugi ha dichiarato di non volere il regime di comunione legale, la coppia rimane assoggettata, come prima, al regime di separazione legale;
2. se nessuno dei due ha formato un simile atto, la coppia è automaticamente assoggettata al regime della comunione legale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge del 1975;
3. i coniugi convengono che i beni da loro acquistati individualmente prima dell’entrata in vigore della riforma siano assoggettati al regime della comunione.

Si consideri una coppia di coniugi che hanno contratto matrimonio nel 1964

Si effettua estratto per riassunto dell’atto di matrimonio presso gli uffici del comune e da questo si evince che non vi sono annotazioni.
Cosa vuol dire?
1) Che i coniugi non hanno effettuato nessuna richiesta particolare e quindi sono stati assoggettati al regime di separazione dei beni dall’anno 1964 (anno del matrimonio) fino all’anno 1975 (anno riforma del diritto di famiglia) e dal 1975 in poi sono soggetti al regime di comunione legale dei beni?
2) Oppure che i coniugi sono sempre stati soggetti al regime patrimoniale di comunione legale e quindi hanno convenuto dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975 ed entro il 1978 che anche i beni acquistati prima del 1975 vengano assoggettati al regime della comunione dei beni?

In attesa di una certa risposta ringrazio anticipatamente ed invio cordiali saluti”
Consulenza legale i 27/03/2023
Le norme transitorie contenute nell’art. 228 della Legge 19/05/1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia") prevedono che “le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi”.

L’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’art. 228 citato stabilisce, poi, che gli atti di acquisto previsti dalla norma stessa “non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio”.

La risposta al quesito formulato è contenuta in Cass. Civ., Sez. III, sentenza 09/06/2011, n. 12693, con cui la Suprema Corte ha chiarito che “per la famiglia già costituita alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, primo comma, della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati”.

Alfredo C. chiede
giovedì 08/10/2015 - Campania
“Buongiorno vorrei il V/s parere su tale quesito. I miei genitori sono entrambi defunti; mio padre era medico e mia madre casalinga e possidente di svariati immobili. Per tutta la loro esistenza hanno sempre svolto una vita all'insegna della comunione totale e conseguentemente avevano un conto corrente cointestato sul quale versavano i proventi sia dell'attività paterna sia delle rendite materne.Nel 1970 mio padre acquista un palazzo e su consiglio del commercialista intesta gli appartamenti tra lui e me e mio fratello. Alla morte di mio padre non esistendo alcun testamento mia madre con l'assoluto accordo e consapevolezza di noi due figli ha effettuato la rinuncia all'eredità (inerente al 50% degli immobili acquistati nel 1970) considerandosi da sempre proprietaria dell'altro 50% e conseguentemente il 50% che era di mio padre è stato diviso tra me e mio fratello . Nel testamento olografo redatto da mia madre , ella indicava mio fratello come erede del 50% dell'immobile in oggetto ma il commercialista asserisce che mia madre non era proprietaria di nulla e che alla morte di mio padre le sue proprietà , a seguito rinuncia di mia madre erano automaticamente attribuite a me e mio fratello . Aggiungo inoltre che avendo io, ricevuto da mia madre quando era in vita il corrispondente valore del 50% dell'immobile in questione , ho effettuato doverosa rinuncia all'eredità di mia madre. Ha ragione il commercialista o io e mio fratello che abbiamo sempre considerato i nostri genitori cointestatari in tutto e per tutto? Gradirei urgenza di risposta. Grazie”
Consulenza legale i 13/10/2015
La vicenda centrale del quesito è costituita dall'acquisto di immobile del 1970, negozio regolato dalle norme vigenti prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla l. 151/1975.
Di tale immobile una parte è stata intestata dal padre ai figli. Tale operazione configura una donazione, con le relative conseguenze in tema successorio. La questione della spettanza del bene, quindi, si pone solo relativamente alla porzione che il genitore ha intestato a sé stesso.
In base alla disciplina vigente prima del 1975 nei rapporti patrimoniali tra i coniugi la regola era la separazione dei beni: ciascuno di essi, cioè, rimaneva proprietario esclusivo di quanto acquistato in costanza di matrimonio. Tuttavia ai sensi degli artt. 215 ss c.c. era ammessa la comunione per gli acquisti futuri. In tal caso la proprietà era comune, salvo che si trattasse di acquisti derivanti da donazione o successione oppure fatti col ricavato della vendita di un bene personale di un coniuge se ciò risultava dall'atto (art. 217 c.c.).
La riforma del 1975 (applicabile alle famiglie sorte dopo la riforma) ha introdotto, come regola, il regime della comunione legale mentre la separazione deve essere oggetto di scelta apposita. Tale legge ha anche previsto uno specifico regime transitorio (art. 228 l. 151/1975) il quale ha previsto che:
- per le famiglie già costituite si sarebbe applicata per gli acquisti futuri la comunione legale, salvo che entro il 20/9/1977 (termine poi prolungato al 15/01/1978) le stesse non avessero scelto di mantenere la separazione;
- gli acquisti anteriori la riforma avrebbero potuto essere assoggettati alla comunione con apposita dichiarazione entro la stessa data del 15/01/1978; quindi in mancanza di dichiarazione esplicita i beni oggetto di tali acquisti sarebbero rimasti di proprietà esclusiva del coniuge acquirente.
In base al quesito posto si può fare una prima ipotesi: i coniugi scelsero, già prima della riforma, il regime della comunione per gli acquisti futuri. In tal caso l'immobile del 1970 sarebbe caduto immediatamente in comunione, seguendo il regime di cui si dirà a breve.
Se, invece, scelsero la separazione, per far cadere l'immobile in comunione sarebbe servita l'apposita dichiarazione. In tale secondo caso, non essendo noto se sia stata fatta o meno tale dichiarazione, è opportuno analizzare entrambe le ipotesi.
A) Con apposita dichiarazione i coniugi hanno assoggettato a comunione l'immobile acquistato nel 1970.
In tal caso la porzione di immobile intestata dal marito a sé stesso cade in comunione tra i coniugi. Ciò accade nonostante l'intestazione sia stata a favore di uno solo dei coniugi, proprio perché la dichiarazione ha lo scopo di rendere comune un atto posto in essere da un solo coniuge. Pertanto alla morte del marito la donna, rinunciando all'eredità, non succede nella quota del de cuius ma rimane proprietaria della quota di cui era titolare iure proprio, cioè a causa della comunione. Tale quota è presente nel suo patrimonio al momento della sua morte.
B) Non vi è alcuna dichiarazione che estende la comunione legale all'acquisto del 1970.
In tale ipotesi il bene rimane di esclusiva proprietà del marito. Pertanto anche tutta la parte di immobile acquistato nel 1970 ed intestata dal marito a sé stesso è parte dell'asse ereditario di questi; alla sua morte la moglie rinuncia all'eredità e non diviene titolare di alcun diritto su tale bene che, quindi, non è nel suo patrimonio nel momento in cui ella stessa viene a mancare.
In conclusione, la madre vantava diritti sull'immobile del 1970 se questo è caduto in comunione tra i coniugi, ciò che è accaduto se con il matrimonio avevano scelto tale regime oppure se vi hanno assoggettato l'acquisto con apposita successiva dichiarazione.
Non ne vantava se il bene è rimasto di proprietà esclusiva del marito cioè se, in regime di separazione dei beni, non vi è stata la dichiarazione di estensione.