Cass. civ. n. 7872/2021
Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.
Cass. civ. n. 17175/2020
La procura "ad nubendum" costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni). (Conforme Cass. n. 569/1975, Rv. 373879-01).
Cass. civ. n. 24867/2014
L'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, nel prevedere che, a partire dal 15 gennaio 1978, rimanessero esclusi dall'applicazione del regime legale della comunione i beni dei coniugi già uniti in matrimonio soltanto qualora uno di essi avesse effettuato, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, una specifica dichiarazione negoziale di volontà contraria all'applicazione del regime legale (ricevuta da notaio o dall'ufficiale dello stato civile) ha voluto determinare un passaggio temporalmente netto al nuovo regime legale, sicché la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di uno dei coniugi, che sia stata successivamente abbandonata, non può ritenersi equipollente alla formalità prescritta dalla legge poiché non dimostra una inequivoca scelta in senso contrario e, dunque, non osta all'applicazione del nuovo regime della comunione legale dei beni. (Rigetta, App. Roma, 08/06/2012)
Cass. civ. n. 12693/2011
Per la famiglia già costituita alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, primo comma, della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati; conseguentemente, il titolare del diritto di prelazione agraria che, dopo avere esercitato il riscatto del fondo venduto senza la prescritta "denuntiatio", intenda chiedere l'accertamento giudiziale del suo diritto, non deve agire anche contro il coniuge dell'acquirente del fondo qualora la vendita sia stata stipulata in detto biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e la dichiarazione di riscatto sia stata comunicata nello stesso periodo, atteso che, in tale ipotesi, il fondo non è mai entrato in comunione dei coniugi. (Cassa con rinvio, App. Bari, 24/03/2005)
Cass. civ. n. 224/1977
L'esistenza di patrimoni individuali dei singoli partecipanti non è incompatibile con la figura della comunione tacita familiare, perché questa non attrae nella sua sfera tutti gli averi e proventi del singolo componente, ma soltanto quelli che egli metta, volontariamente, in tutto od in parte, a disposizione del consorzio familiare, nel comune interesse, attraverso una manifestazione, anche tacita, di volontà.