(massima n. 1)
Nel caso in cui la violenza alla persona o la minaccia non siano estranee o successive alla consumazione del reato di danneggiamento, ma poste in essere con la condotta prevista dall'art. 635 c.p., č configurabile il reato di danneggiamento aggravato, a norma del citato art. 635, comma secondo, n. 1 c.p. e non giā il concorso del reato di violenza privata con quello di danneggiamento non aggravato.