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Articolo 583 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali

Dispositivo dell'art. 583 quater Codice Penale

(1)Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale [337] in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni(2).

Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo(3).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 7, del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con l. 4 aprile 2007, n. 41.
(2) Si tratta di aggravanti speciali rispetto a quelle previste ex art. 61, n. 10 e ex art. 583.
(3) Comma modificato, così come la rubrica del presente articolo, dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata inserita nel codice penale, in seguito a spiacevoli fatti di cronaca, come fattispecie autonoma e speciale rispetto a quella di lesioni ex art. 582, da applicarsi qualora la vittima sia un pubblico ufficiale in servizio durante una manifestazione sportiva (2).

Spiegazione dell'art. 583 quater Codice Penale

La norma in esame non è da qualificarsi come titolo autonomo di reato, bensì come circostanza aggravante specifica del delitto di lesioni personali aggravate (ai sensi dell'art. 583.

Ciò si desume dal richiamo letterale alla fattispecie di lesioni, oltre che dal medesimo bene giuridico oggetto di tutela, ovvero l'integrità fisica.

Sorgono invece dubbi in merito alla mancata specificazione sulla circostanza che tale aggravante consegua solo alle lesioni personali dolose, ovvero anche a quelle colpose di cui all'art. 590, anch'esse aggravate dal fatto di essere gravi o gravissime.

Tuttavia, dato che i fatti devono essere commessi durante una manifestazione sportiva, e dunque contro i pubblici ufficiali posti a presidio di tali manifestazioni, pare potersi escludere che la norma riguardi anche le lesioni personali colpose, non sussistendo alcun valido motivo per punire in maniera più grave chi ad esempio investa involontariamente con l'auto un pubblico ufficiale durante una manifestazione.

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