(1)Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni(2)(5).
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo, secondo periodo(3)(4)(5)(7).
Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma(7).
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse(6).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 7, del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con l. 4 aprile 2007, n. 41.
(2)
Si tratta di aggravanti special i rispetto a q uelle previste ex art.
61, n. 10 e ex art.
583.
(3)
Comma modificato, così come la rubrica del presente articolo, dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 mag gio 2023, n. 56.
(4)
Il comma 2 è stato nuovamente modificato dall'art. 1, comma 01 del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171.
(5)
Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 1; (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 2; (con l'art. 20, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 583-quater rubrica.
(6)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, rubrica; (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma in fine all'art. 583-quater.
(7)
Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 2; (con l'art. 11, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 583-quater; (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 583-quater, rubrica. Si riporta il testo integrale della rubrica: «
Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».