(massima n. 1)
In tema di danneggiamento, non sussiste continuitā normativa tra le previgenti fattispecie aggravate di cui all'art. 635, comma secondo, cod. pen., e la nuova fattispecie di danneggiamento posto in essere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, in precedenza non ricompresa tra quelle penalmente sanzionate. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nel caso in cui, prima della modifica dell'art. 635 cod. pen., vi sia stato un danneggiamento semplice compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, il giudice di merito č tenuto a verificare la regolare presentazione di querela da parte del soggetto titolato).