Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516(1).
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098(2).
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente(3).
Note
(1)
Si tratta di due condotte alternative consistenti nell'interruzione e nella sospensione, le qual assumono rilievo solo se pregiudicano lo svolgimento del servizio. Di qui la natura permanente del reato. Ne sono esempi la chiusura delle farmacie per protesta contro una decisione del governo e la serrata dei panificatori.
(2)
Si tratta di una circostanza aggravante ad efficacia speciale finalizzata a reprimere in prospettiva concorsuale una forma qualificata di compartecipazione incentrata sull'attività di direzione e coordinamento realizzata dal correo nonché sula titolarità dell'impresa, se no sarebbe configurabile il delitto meno grave ex art. 340, comma secondo.
(3)
E' discussa la persistente applicabilità di tale comma dopo che l'art. 330 è stato abrogato a seguito della l. 12 giugno 1990, n. 146.