(massima n. 1)
In tema di evasione, l'effrazione di cui al secondo comma dell'art. 385 c.p., non si identifica con il contenuto obiettivo del delitto di danneggiamento essendo, a differenza di questo, limitata e circoscritta ai fatti di violenza commessi sui mezzi materiali appositamente destinati o anche contingentemente impiegati, ad assicurare la custodia delle persone in stato di detenzione (mura, porte ecc.) per cui il danneggiamento di altri oggetti non costituisce effrazione nel senso dell'aggravante, ma separato delitto previsto dall'art. 635 c.p.