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Articolo 15 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Atti vietati

Dispositivo dell'art. 15 Codice della strada

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

  1. a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
  2. b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
  3. c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  4. d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  5. e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
  6. f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; (1)
  7. f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; (2)
  8. g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
  9. h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
  10. i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102(3).

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 216 a € 866(3)(4).

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204(5).

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI(6).

Note

(1) Lettera modificata dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(2) Lettera inserita dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a-ter), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(4) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(5) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a-ter), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(6) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

Massime relative all'art. 15 Codice della strada

Cass. pen. n. 9541/2012

La disposizione di cui all’art. 15, comma primo, lett. a), cod. della strada — che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze — riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 635, comma primo, n. 3, c.p., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva, a tal fine, la non perfetta coincidenza dell’oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito per l’omessa verifica del rapporto pertinenziale tra i beni danneggiati — fioriera e lampione — e la sede stradale).

Cass. pen. n. 5985/2000

Poiché la norma di cui all'art. 15 c.s., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica stradale e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 673 c.p. e, pertanto, non ne esclude l'applicabilità a norma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola).

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