(massima n. 1)
In tema di reato di danneggiamento, per l'affermazione, sia pure in sede cautelare, della sussistenza del fatto-reato oggetto dell'imputazione provvisoria, non è sufficiente il mero dato oggettivo dell'interferenza sui segnali irradiati da altra emittente nella stessa zona di frequenza, perché esso può essere effetto di una molteplicità di fattori specie quando le interferenze si abbiano a verificare in una cosiddetta «zona di confine» tra diverse emittenze; occorre infatti la verifica dell'elemento psicologico, che consiste nella coscienza e volontà di distruggere o deteriorare la cosa altrui, e cioè, nella specie, nella volontà e nella consapevolezza di danneggiare l'energia prodotta dalle onde radioelettriche di altra emittente.