(massima n. 1)
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale di cui all'art. 635 cpv. n. 1 del c.p. č configurabile quando la condotta minacciosa sia contestuale al fatto produttivo del danneggiamento, caratterizzandolo con maggiore pericolositā, senza che sia necessaria una relazione teleologica tra la condotta criminosa in esame ed il danneggiamento; la ratio dell'aggravamento della pena s'identifica pertanto nella maggiore pericolositā dimostrata nell'esecuzione del reato di danneggiamento.