(massima n. 2)
Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la cosiddetta «piattaforma continentale», rientrano tra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7 c.p. in quanto, pur qualificabili come res communis omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore diretto dell'interesse alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio, ai sensi degli artt. 635, comma secondo, n. 3, e 625, n. 7 c.p., nell'esercizio di attività di pesca con motobarca munita di rastrello in area lagunare diversa da quella consentita).