(massima n. 1)
In tema di danneggiamento, sussiste continuitą normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilitą), e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., in quanto, detta circostanza aggravante, pur essendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma. (In applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato - che aveva eccepito la mancata contestazione della circostanza aggravante dell'art. 625, comma, n. 7, cod. pen. - avverso la sentenza di condanna per danneggiamento aggravato commesso mediante sversamento in un fiume di residui di lavorazione aziendale, con conseguente deterioramento delle acque e moria di pesci).