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Articolo 189 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Prove non disciplinate dalla legge

Dispositivo dell'art. 189 Codice di procedura penale

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà morale della persona [642, 188]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Ratio Legis

La disposizione in esame si riferisce alle c.d. prove atipiche o innominate, nel codice precedente totalmente escluse, tentando di garantire la genuinità dell'accertamento probatorio, nonchè evitando ogni pregiudizio per la libertà morale della persona.

Spiegazione dell'art. 189 Codice di procedura penale

Il legislatore, avendo operato una scelta intermedia tra ammissibilità o meno delle c.d. prove atipiche (ovvero non disciplinate espressamente dalla legge), senza escluderne a priori l’utilizzabilità in sede processuale, ne ha tuttavia delimitato l’ambito di operatività.

Si è dunque deciso di non dettare alcuna aprioristica preclusione nei confronti delle prove atipiche, trasferendo in capo al giudice il compito di valutarne l’ammissibilità, anche in riferimento all’importanza che di volta in volta possono assumere nella fattispecie concreta.

All’interno di tale vaglio di ammissibilità il giudice dovrà operare due distinte valutazioni: da un lato accertare che la prova sia idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, dall’altro lato che non pregiudichi la libertà morale della persona.

L’esigenza, avvertita dal legislatore, di non pregiudicare la libertà morale della persona assume dunque un ruolo determinante ai fini dell’ammissibilità della prova. Trattasi inoltra di una applicazione del principio di cui all’articolo 188, secondo il quale non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona offesa, tecniche o metodi idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Ai due requisiti essenziali richiesti dalla norma, vale a dire l'assenza di un pregiudizio morale per la persona interessata e la necessità dell'operazione per l'accertamento dei fatti, , si deve aggiungere che in ogni caso dovrà trattarsi di prove non vietate dalla legge, essendo da escludere che possano introdursi nel processo prove contrarie ad espressi divieti legislativi, o comunque difformi, per difetto di qualche elemento della fattispecie, dal modello della prova tipica.

Massime relative all'art. 189 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3851/2017

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.

Cass. pen. n. 52595/2016

Costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'A.G., quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, in quanto fondato sulle risultanze di intercettazioni ambientali - consistenti in riprese audio-video contenenti messaggi, parole e gesti comunicativi - inutilizzabili, per mancanza in atti dei decreti di autorizzazione e dei successivi provvedimenti di proroga).

Cass. pen. n. 13470/2016

La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l'esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un'operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio.

Cass. pen. n. 9380/2015

L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.

Cass. pen. n. 46786/2014

In tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.

Cass. pen. n. 32697/2014

I contenuti non comunicativi di intercettazioni legittimamente autorizzate sono utilizzabili quale mezzo di prova atipico ex art. 189 c.p.p., non trovando applicazione in tal caso la disciplina in materia di intercettazioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente ad intercettazioni legittimamente autorizzate ed eseguite all'interno di un'autovettura, ha ritenuto utilizzabile, nell'ambito di altro procedimento, la registrazione del rumore del motore fuori giri, sullo sfondo dei dialoghi captati, ritenuti, invece, inutilizzabili, per il divieto di cui all'art. 270, comma primo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 30177/2013

Sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, nell'area riservata all'ingresso dei dipendenti di un ufficio postale, ove si trovi l'orologio marcatempo delle presenze giornaliere. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che l'utilizzabilità delle videoriprese in ambienti dedicati allo svolgimento di attività lavorativa non è preclusa dagli artt. 4 dello Statuto dei lavoratori e 114 d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, i quali riguardano unicamente i controlli del datore di lavoro sull'esecuzione dell'ordinaria attività lavorativa, non anche quelli destinati a prevenire specifiche condotte illecite del lavoratore ed a tutelare il patrimonio aziendale).

Cass. pen. n. 18286/2013

Il saggio fonico, pur non costituendo prova "diretta" in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma tra quelle "atipiche" non disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.), ed è da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (In motivazione la Corte ha precisato che il saggio fonico non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti in quanto è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né a favore né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell'espletamento di una perizia e, quindi, acquisibile senza formalità).

Cass. pen. n. 8272/2011

Al riconoscimento fotografico smentito da una successiva ricognizione personale operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilità ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest'ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di «violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità» posto che il regime delle contestazioni è applicabile anche alla ricognizione.

Cass. pen. n. 37197/2010

Le videoriprese di atti non aventi contenuto comunicativo effettuate, nel corso del procedimento penale, all'interno del domicilio lavorativo dell'autore delle stesse, costituiscono una prova atipica ex art. 189 c.p.p., non necessitando quindi, ai fini dell'utilizzabilità, di autorizzazione del giudice. (Fattispecie di riprese effettuate, d'intesa con la Polizia, dalla vittima di atti sessuali posti in essere dal datore di lavoro della stessa all'interno del comune studio professionale; in motivazione la Corte ha precisato che la predetta autorizzazione sarebbe stata necessaria ove le videoriprese avessero riguardato "atti comunicativi").

Cass. pen. n. 4978/2010

Le riprese visive di una manifestazione tenutasi in luoghi pubblici, se effettuate al di fuori del procedimento penale, devono essere qualificate non già come prove atipiche, bensì come documenti, per la cui acquisizione, dunque, non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 c.p.p..

Cass. pen. n. 45496/2008

Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

Cass. pen. n. 37698/2008

I verbali delle operazioni di videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi esposti al pubblico sono valutabili in sede cautelare, anche per la parte relativa all'identificazione delle persone ritratte nei fotogrammi, indipendentemente dal deposito del supporto magnetico relativo alle videoregistrazioni stesse.

Le videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi esposti al pubblico rientrano nella categorie delle prove atipiche. (Nel caso di specie, le riprese esterne ad un edificio ne inquadravano l'ingresso, i balconi e il cortile).

Cass. pen. n. 36721/2008

La copia di un documento, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale.

Cass. pen. n. 36701/2008

La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio.

Cass. pen. n. 33430/2008

Sono legittime le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, attraverso un apparecchio esterno a un edificio che ne inquadri l'ingresso, i balconi e il cortile, non configurando esse un'intrusione nell'altrui privata dimora o nell'altrui domicilio. (Fattispecie relativa a procedimento applicativo di misura cautelare personale).

Cass. pen. n. 12929/2007

In tema di perizia o di accertamento tecnico, il prelievo del Dna della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive. Per contro, le successive operazioni di comparazione del perito o del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 37530/2006

Sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio, nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con il luogo in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. (Fattispecie relativa a procedimento di applicazione di misura cautelare personale).

Cass. pen. n. 40405/2004

In tema di valutazione della prova, non può, in linea di principio, attribuirsi maggiore attendibilità, in sè e per sè, al pur lecito ed utilizzabile riconoscimento in udienza dell'imputato da parte del teste, rispetto al precedente atto di ricognizione formale effettuato, con esito negativo, dal medesimo teste, dovendosi invece valutare e confrontare entrambe le risultanze nel quadro degli altri concreti elementi emergenti dagli atti processuali.

Cass. pen. n. 46024/2003

Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. La certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi (nella specie, la persona offesa), avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice.

Cass. pen. n. 3443/2003

Sono utilizzabili le intercettazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, senza l'autorizzazione del Gip, nel bagno di un locale pubblico, in quanto deve escludersi che esso possa considerarsi luogo di privata dimora la quale, in virtù degli articoli 614 c.p. e 266 c.p.p., presuppone un soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita privata che vi si svolge.

Cass. pen. n. 43491/2001

In tema di formazione della prova, l'acquisizione nella fase delle indagini e la successiva visione nella fase dibattimentale di videocassetta registrata (contenente immagini relative alla condotta dell'imputato) costituisce prova atipica, che, ai sensi dell'art. 189 c.p.p., legittimamente può essere assunta, in quanto idonea a contribuire all'accertamento dei fatti. (Fattispecie concernente le riprese effettuate da una videocamera collocata all'esterno di una banca).

Cass. pen. n. 8722/2000

Le videoregistrazioni eseguite all'interno di una abitazione su iniziativa di una delle persone riprese (nella specie, un agente sotto copertura), trattandosi di attività di documentazione posta in essere da un soggetto che prende parte a quanto ripreso, ben possono costituire legittima fonte di prova e sono pertanto utilizzabili, non potendosi estendere alle stesse, date le modalità della captazione, le limitazioni e le formalità proprie dell'attività di intercettazione.

Cass. pen. n. 9099/1999

L'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 ss. c.p.p., e non è, quindi, soggetto alle forme stabilite per quest'ultima; in particolare esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p., e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla parte offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato. Ne consegue che la differenza tra i due istituti è ancora più sensibile allorché l'individuazione dell'autore del reato sia avvenuta fuori dal processo, prima dell'avvio delle indagini preliminari, ad opera della parte offesa o di altri che ne riferisce in giudizio, perché tramite la testimonianza si deduce nel processo un fatto storicamente avvenuto, mentre la ricognizione tende invece ad acquisirlo.

Cass. pen. n. 2072/1998

Le attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalla polizia giudiziaria non sono intrusive della sfera privata, perché non limitano, diversamente dalle ispezioni, dalle perquisizioni e dai sequestri, la libertà del controllato. Tali attività vanno inquadrate nel novero dei mezzi destinati alla acquisizione di prove non disciplinate dalla legge, consentite dall'art. 189 c.p.p. senza necessità di decreto autorizzativo della autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 6404/1997

In materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio — anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova — bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 c.p.p., è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione.

Cass. pen. n. 4580/1996

Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento probatorio o indiziante e, quindi, anche da ricognizioni informali e da riconoscimenti fotografici, che vanno tenuti distinti dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 c.p.p. Egli, pertanto, nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, costituente accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, i quali consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché non acquisiti in violazione di specifici divieti.

Cass. pen. n. 95/1996

La registrazione di una conversazione con un ufficiale di polizia giudiziaria, non verbalizzata quale escussione di persona informata dei fatti, costituisce mezzo di prova atipico, non disciplinato dalle vigenti disposizioni, sicché non può ritenersi inutilizzabile sol perché lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, chiamato a testimoniare, è stato interlocutore del teste diretto. (Fattispecie in tema di associazione a delinquere di stampo camorristico).

Cass. pen. n. 6633/1994

La registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche (che, invece, ricorrono quando sussista un'occulta presa di conoscenza da parte di terzi di una conversazione, con entrambi gli interlocutori all'oscuro dell'intromissione) non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle dette intercettazioni; né il fatto che essa venga registrata all'insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione dell'altro, avendo questi comunicato in piena libertà, volendo comunicare. L'uso, poi, che di tale comunicazione possa fare il ricevente (registrazione o divulgazione) rappresenta un posterius rispetto all'autodeterminazione di comunicare. Di conseguenza, la registrazione della predetta comunicazione telefonica, quale «documento» della stessa, ne è idonea prova.

Cass. pen. n. 10309/1993

In tema di documenti, l'art. 234 c.p.p. richiede che essi vengano acquisiti in originale, potendosi acquisire copia solo quando l'originale non è recuperabile; ma poiché il vigente codice di rito non ha accolto il principio di tipicità dei mezzi di prova, tant'è che l'art. 189 c.p.p. si occupa espressamente de «le prove non disciplinate dalla legge», il giudice può ben utilizzare quale elemento di prova, anziché l'originale, la copia di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. (Fattispecie in tema di copie di videoregistrazioni comprovanti la commissione del reato da parte dell'imputato).

Cass. pen. n. 2403/1993

Il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato effettuati dai testi in dibattimento, hanno certamente il carattere di accertamenti di fatto e come tali sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato e o l'imputato stesso, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando tale identificazione fatta mediante fotografia venga confermata al giudice quando l'autore del riconoscimento è comunque posto in condizione di vedere personalmente la persona riconosciuta.

Cass. pen. n. 6922/1992

Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Anche nella vigenza del nuovo c.p.p., invero conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. Né in contrario si può invocare un preteso principio di tassatività del mezzo probatorio, in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto principio di tassatività sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario.

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relative all'articolo 189 Codice di procedura penale

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L. B. chiede
domenica 21/01/2018 - Toscana
“Spettabile studio legale, nel corso del dibattimento di 1° grado per omicidio colposo stradale, i miei avvocati produssero in dibattimento ( il giudice ammise l'acquisizione ) un filmato effettuato a posteriori sul luogo del sinistro ( indagini difensive ). In tale ripresa visiva, si nota un dislivello altimetrico e una curva sinistrorsa che rende molto ardua se non impossibile la visione a un testimone che disse che sarei stato io ad invadere la corsia opposta ( fu un urto frontale ). I miei tecnici di parte, esperti in ricostruzioni cinematiche dei sinistri, hanno compiutamente ricostruito il sinistro con metodica manuale e FEM e hanno effettuato una registrazione su supporto informatico, anch'essa acquisita dal giudice. Il giudice non ha consentito la proiezione pubblica in aula di entrambi i filmati, dicendo che avrebbe visto le immagini dopo, da sola, sul suo computer. Alla luce della sentenza S.U. n. 26795 del 28/03/2006, fra i motivi di appello potrei inserire anche questo? Potreste aiutarmi, dicendomi se è concreta la mia lagnanza, indicandomi qualche altra sentenza e scrivermi un piccolo paragrafo per l'appello? Il P.M. vedendo i filmati avrebbe potuto chiedere la mia assoluzione. Distinti saluti. L.B.”
Consulenza legale i 15/02/2018
Il quesito da Lei posto, in realtà, pare centrare poco con la sentenza Prisco da Lei citata. In particolare, Lei lamenta che il video prodotto dai suoi difensori e acquisito dal giudice del dibattimento non sia stato visionato in aula ma sia stato visionato dal magistrato in camera di consiglio.

Quando Lei dice, ovvero che se il video fosse stato riprodotto in aula il pubblico ministero avrebbe potuto visionarlo e chiedere l’assoluzione, in realtà, non è particolarmente rilevante; se quello fosse stato l’obbiettivo, infatti, avrebbe potuto anche depositare il video direttamente dal PM. Inoltre e soprattutto, un’eventuale richiesta di assoluzione da parte del Pubblico Ministero non è vincolante per il giudice il quale avrebbe potuto comunque condannare.

Venendo poi al problema della riproduzione in aula del video, in realtà, non pare ravvisarsi nell’ordinamento nessun obbligo da parte del giudice, in questo caso, di visione dello stesso video in udienza. Questo perché, se ben abbiamo compreso, il video in questione si inserisce all’interno di una consulenza tecnica fatta dalla difesa tramite un esperto tecnico. Salvo alcune eccezioni previste dal codice di procedura penale, le consulenze tecniche vengono acquisite dal giudice solo se il consulente tecnico viene sentito come testimone. In particolare la difesa avrebbe dovuto inserire in lista testimoni il consulente il quale, una volta intervenuto in udienza, avrebbe potuto avvalersi della visione del video.

Ciò detto, tuttavia, questo non esclude che possa essere proposto appello per lamentare un difetto di motivazione. Nel momento in cui il giudice acquisisce il video, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., ne deve necessariamente tenere conto in sede di decisione e, pertanto, dovrà motivare in ordine allo stesso. Qualora questo non fosse stato fatto potrà proporsi appello lamentando il vizio di motivazione.

Per quanto riguarda la sentenza Prisco da Lei citata, in realtà, non pare particolarmente rilevante perché, pur essendo una sentenza fondamentale in tema di acquisizione di filmati, riguardava più in generale l’ammissibilità stessa di questi filmati nel processo penale e la natura giuridica che gli stessi dovessero avere. In questo caso, tuttavia, non si può dubitare della legittimità di un video come quello da Lei descritto; in ogni caso, come detto, si sarebbe dovuto visionare durante l’esame testimoniale del consulente che lo aveva prodotto.

Vito G. chiede
lunedì 31/10/2016 - Sicilia
“Un privato sconosciuto ha realizzato un video con audio, contenente un incontro elettorale cui partecipava un parlamentare. Il giudice ha utilizzato le parole pronunciate dal parlamentare per condannarlo in primo grado, senza accertare la provenienza e la originalità del video e senza chiedere autorizzazione al parlamento. Possibile che questo possa avvenire senza ledere il diritto alla libertà' e la Costituzione?”
Consulenza legale i 01/11/2016
Occorrerebbe innanzitutto capire come sia stato acquisito tale video.
Nel quesito si afferma solo che è di provenienza di un generico “privato sconosciuto”: era possibile filmare l’incontro elettorale cui partecipava il parlamentare? Tale incontro si svolgeva in luogo pubblico oppure privato? Nel caso in cui il luogo dell’incontro fosse pubblico, non parrebbero esserci limitazioni alle riprese video.
Anzi, la Cassazione ha addirittura affermato che “le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, effettuate dalla polizia giudiziaria, devono essere annoverate tra le cosiddette prove atipiche e sono quindi disciplinate dall’articolo 189 c.p.p.; conseguendone l’inapplicabilità degli articoli 266 e segg. c.p.p., che si applicano alle sole ipotesi di intercettazioni delle conversazioni telefoniche o ambientali e delle videoregistrazioni da effettuarsi mediante intrusione nella privata dimora o nel domicilio” (cfr. C. Cass., sez. II, 14/8/2013 n. 34979). In altre parole, per tali riprese, anche ove effettuate dalla Polizia Giudiziaria non occorrerebbe alcun provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, necessario invece per procedere alle c.d. intercettazioni di comunicazione nei luoghi di privata dimora.
Ad una prima lettura, pertanto, non parrebbe essere stata violata alcuna norma sulla libertà personale, sì come costituzionalmente tutelata.