(massima n. 1)
In tema di formazione della prova, l'acquisizione nella fase delle indagini e la successiva visione nella fase dibattimentale di videocassetta registrata (contenente immagini relative alla condotta dell'imputato) costituisce prova atipica, che, ai sensi dell'art. 189 c.p.p., legittimamente può essere assunta, in quanto idonea a contribuire all'accertamento dei fatti. (Fattispecie concernente le riprese effettuate da una videocamera collocata all'esterno di una banca).