(massima n. 1)
Il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato effettuati dai testi in dibattimento, hanno certamente il carattere di accertamenti di fatto e come tali sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato e o l'imputato stesso, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando tale identificazione fatta mediante fotografia venga confermata al giudice quando l'autore del riconoscimento è comunque posto in condizione di vedere personalmente la persona riconosciuta.