1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza(1).
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali(2).
3. Se vi è costituzione di parte civile [76], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [185 c.p.](3).
Note
(1)
Il legislatore ha prescelto il criterio guida della pertinenza per lo sviluppo dell'attività probatoria e per la definizione dei suoi confini.
(2)
Norma che potrebbe sembrare superflua, ma che si spiega in ragione dei contorni di delicatezza che assume spesso l'accertamento di simili fatti, come ad esempio in materia di declaratoria di nullità o di controllo dei presupposti di regolarità delle notificazioni.
(3)
In questo caso sono oggetto di prova anche i fatti relativi ai danni prodotti dal reato, già di per sé compresi nella sfera di accertamento attinente all'imputazione.