(massima n. 1)
La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l'esecuzione di attivitą tecnica e, pertanto, consistendo in un'operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio.