(massima n. 1)
La registrazione di una conversazione con un ufficiale di polizia giudiziaria, non verbalizzata quale escussione di persona informata dei fatti, costituisce mezzo di prova atipico, non disciplinato dalle vigenti disposizioni, sicché non può ritenersi inutilizzabile sol perché lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, chiamato a testimoniare, è stato interlocutore del teste diretto. (Fattispecie in tema di associazione a delinquere di stampo camorristico).