(massima n. 1)
La registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche (che, invece, ricorrono quando sussista un'occulta presa di conoscenza da parte di terzi di una conversazione, con entrambi gli interlocutori all'oscuro dell'intromissione) non č sottoposta alle limitazioni e alle formalitą proprie delle dette intercettazioni; né il fatto che essa venga registrata all'insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertą di autodeterminazione dell'altro, avendo questi comunicato in piena libertą, volendo comunicare. L'uso, poi, che di tale comunicazione possa fare il ricevente (registrazione o divulgazione) rappresenta un posterius rispetto all'autodeterminazione di comunicare. Di conseguenza, la registrazione della predetta comunicazione telefonica, quale «documento» della stessa, ne č idonea prova.