(massima n. 1)
Al riconoscimento fotografico smentito da una successiva ricognizione personale operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilitą ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest'ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di «violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilitą» posto che il regime delle contestazioni č applicabile anche alla ricognizione.