Oltre alla
riparazione economica dell'errore giudiziario di cui all'articolo seguente, la norma in commento è anch'essa ispirata al medesimo principio: tentare di restituire alla persona ingiustamente condannata la dignità perduta e riparare il pregiudizio morale subito.
In caso di accoglimento della richiesta di
revisione, infatti, l
a sentenza è affitta nel comune in cui la sentenza di condanna venne pronunciata ed in quello di ultima residenza del condannato. A tale
pubblicazione si procede d'ufficio, ed a cura della
cancelleria.
Invece,
su richiesta dell'interessato (che in caso di morte del condannato può essere il prossimo congiunto, l'erede ecc.), il presidente della corte d'appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia
pubblicato in un giornale indicato nella richiesta, le cui spese di pubblicazione sono a carico dello Stato, o, più precisamente, a carico della
cassa delle ammende. Appare chiaro che più è diffusa la testata giornalistica, maggiore sarà la riparazione del pregiudizio morale subito dal condannato.
Si ricordi che nei casi previsti dalla legge il giudice stabilisce se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita ex art.
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