(massima n. 1)
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. La certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi (nella specie, la persona offesa), avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice.