(massima n. 1)
L'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 ss. c.p.p., e non è, quindi, soggetto alle forme stabilite per quest'ultima; in particolare esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p., e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla parte offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato. Ne consegue che la differenza tra i due istituti è ancora più sensibile allorché l'individuazione dell'autore del reato sia avvenuta fuori dal processo, prima dell'avvio delle indagini preliminari, ad opera della parte offesa o di altri che ne riferisce in giudizio, perché tramite la testimonianza si deduce nel processo un fatto storicamente avvenuto, mentre la ricognizione tende invece ad acquisirlo.