(massima n. 1)
In tema di valutazione della prova, non può, in linea di principio, attribuirsi maggiore attendibilità, in sè e per sè, al pur lecito ed utilizzabile riconoscimento in udienza dell'imputato da parte del teste, rispetto al precedente atto di ricognizione formale effettuato, con esito negativo, dal medesimo teste, dovendosi invece valutare e confrontare entrambe le risultanze nel quadro degli altri concreti elementi emergenti dagli atti processuali.