(massima n. 1)
In materia di enti ed associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, gli enti territoriali, come il comune, certamente rappresentativi genericamente degli interessi delle collettività locali, non possono considerarsi esponenziali di quegli interessi specifici tutelati dalla normativa contro la violenza sessuale. Ciò tanto più ove si consideri che la legge n. 66/1996 ha collocato tutte le ipotesi criminose aventi ad oggetto violenza sessuale tra i «Delitti contro la persona» (titolo XII del codice penale) e non più tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume (titolo IX). Con questa nuova collocazione sistematica è palese che il legislatore, quindi l'ordinamento, ha voluto privilegiare la tutela della persona, quale soggetto autonomo libero di autodeterminarsi, rispetto a quella dei valori morali della collettività.