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Articolo 484 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Costituzione delle parti

Dispositivo dell'art. 484 Codice di procedura penale

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti [178 1 lett. b) e c), 179](1).

2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 [486 5].

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420 ter, nonché, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420 bis, 420 quater, 420 quinquies e 420 sexies(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

__________________

(1) Nel caso di nullità relativa alla citazione o agli avvisi, questa è sanata ex art. 184.
(2) Tale comma è stato così modificato dall'art. 30, co. 1, lett. c) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

Affinché si realizzi un vero contraddittorio tra le parti, risulta fondamentale che l'esercizio dell'autodifesa possa esplicarsi con la massima ampiezza.

Spiegazione dell'art. 484 Codice di procedura penale

Posto che l’attuale impianto normativo processuale valuta come fondamentale la possibilità per l’imputato di essere presente al dibattimento, visto che in tale fase ha luogo la formazione della prova, l’art. 484 c.p.p. disciplina, quale primo atto introduttivo prima di iniziare il dibattimento, la verifica della regolare costituzione delle parti.

Il comma 1 stabilisce che, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

Poi, ai sensi del comma 2, se il difensore dell’imputato non è presente, il presidente designa un altro difensore immediatamente reperibile come sostituto a norma del comma 4 dell’art. 97 del c.p.p., per il quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 102 del c.p.p..

Infine, il comma 2-bis (come modificato a seguito della riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del primo periodo del comma 2-ter dell’art. 420 del c.p.p. e dell’art. 420 ter del c.p.p., nonché – quando manca l’udienza preliminare – anche le disposizioni di cui agli art. 420 del c.p.p., art. 420 bis del c.p.p., art. 420 quater del c.p.p., art. 420 quinquies del c.p.p. e art. 420 sexies del c.p.p.. Si tratta di una modifica tesa ad adeguare la norma con la disciplina del processo in assenza così come integrata e rivista dalla riforma Cartabia.

Di conseguenza, nella verifica della regolare costituzione delle parti, il giudice deve applicare, in quanto compatibili, le norme previste per l’udienza preliminare in relazione alla rinnovazione dell’avviso, il legittimo impedimento, la sospensione del processo per irreperibilità, assenza o allontanamento dell’imputato.

Massime relative all'art. 484 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 44442/2013

La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in udienza successiva a precedente rinvio disposto previa effettuazione della mera ricognizione delle persone presenti).

Cass. pen. n. 8285/2006

Nel caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del difensore, risulta preliminare la decisione sull'effettiva rilevanza dell'impedimento a comparire eventualmente prospettato dall'imputato e comunque l'eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore assente. Solo dopo avere deciso sulla posizione dell'imputato, quindi, il giudice può prendere in esame la richiesta di rinvio per impedimento del difensore. Di conseguenza, non è viziata da nullità ai sensi dell'articolo 178 lettera c) c.p.p. la dichiarazione di contumacia dell'imputato, allorché il giudice, a tal fine, abbia nominato d'ufficio un sostituto del difensore assente, che sia stato poi ritenuto legittimamente impedito. Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace che per il difensore impedito. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 7172/2006

In tema di contumacia dell'imputato, la condizione di ospite presso una libera comunità terapeutica non realizza un legittimo impedimento a comparire in giudizio, sicché è legittima in tal caso la dichiarazione di contumacia dello stesso.

Cass. pen. n. 32466/2004

In tema di legittimo impedimento dell'imputato (art. 420 ter c.p.p.) l'inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa attestata dal medico legale non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire in dibattimento, trattandosi di attività diverse e non assimilabili, tanto più ove alla visita fiscale disposta dal giudice l'imputato risulti assente dalla propria abitazione.

Cass. pen. n. 3550/2004

Il certificato medico prodotto in udienza, con cui si attesta lo stato di malattia (nella specie faringite, con uno stato febbrile a 39 gradi), è atto idoneo a comprovare l'impossibilità a comparire dell'imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico fiscale e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice. (Nella specie il giudice del dibattimento aveva escluso l'assoluta impossibilità a comparire in quanto «con comuni farmaci era possibile, per diffusa esperienza, intervenire sullo stato febbrile in poche ore»).

In tema di impedimento a comparire al dibattimento, qualora l'imputato abbia prodotto, tramite il difensore, un certificato medico attestante una malattia attuale con stato febbrile, il giudice non può legittimamente escludere la validità dell'impedimento fatto valere, senza compiere alcun accertamento, sul presupposto che il predetto certificato non indichi il luogo in cui l'ammalato è stato visitato e il luogo di degenza, ben potendosi disporre, in tale ipotesi, una visita fiscale di controllo presso il luogo di abituale dimora risultante dagli atti di causa che non comporti ingiustificata dilazione dei tempi del processo.

Cass. pen. n. 24830/2001

Nel caso in cui il tribunale in composizione collegiale ha disposto in più occasioni il rinvio della prima udienza per impedimento legittimo del difensore di uno o più degli imputati, non può dirsi perfezionata la costituzione delle parti ai sensi dell'art. 484 c.p.p.; ne consegue che, in applicazione del regime transitorio disciplinato dagli artt. 219 e 222 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (che prevede la prosecuzione avanti il giudice collegiale solo per i procedimenti per i quali il dibattimento si è incardinato mediante la regolare costituzione delle parti), dev'essere dichiarata la competenza del tribunale in composizione monocratica per i reati ad esso attribuiti dalla riforma normativa, così definendosi il conflitto negativo insorto fra i due giudici.

Cass. pen. n. 2361/2000

È qualificabile come abnorme, e pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, in sede di controllo della regolare costituzione delle parti, ritenuto che la pubblica accusa sia invalidamente rappresentata da un vice procuratore onorario delegato in violazione del criterio stabilito dall'art. 72, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario (quale modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999 n. 479), disponga il rinvio del dibattimento ad altra udienza e la comunicazione del provvedimento al procuratore della Repubblica.

Cass. pen. n. 781/2000

Nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta a mutamento della persona fisica del giudice, l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, dev'essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, essendo da escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, come si verifica, invece, nell'ipotesi di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e pertanto affetti da un vizio intrinseco e derivante da una causa originaria. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che tardivamente fosse stata eccepita, in sede di legittimità, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte nel dibattimento di primo grado senza che alcuna doglianza sul punto fosse poi stata formulata nei motivi d'appello).

Cass. pen. n. 11193/1994

Il giudice, prima di procedere in contumacia dell'imputato, poiché ha l'obbligo di controllare la regolare costituzione delle parti, prima di dar inizio al dibattimento, deve accertare la causa della mancata comparizione dell'imputato, anche se detenuto, in quanto costui, per il suo stato di detenzione, non ha libertà di movimento, ma sottostà alle determinazioni in merito delle autorità preposte al luogo di detenzione ovvero incaricate della traduzione da detto luogo a quello di celebrazione del dibattimento. Ne consegue che dichiarare contumace l'imputato senza avere prima accertato la causa della sua mancata presenza in sede dibattimentale, allorché dagli atti del processo positivamente risulti il suo attuale stato di detenzione concretizza nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., concernendo l'intervento in giudizio dell'imputato, sottoposta al regime di cui all'art. 180 stesso codice.

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