(massima n. 1)
Sono illegittimi costituzionalmente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., i commi uno e due dell'art. 270 del codice penale militare di pace, essendo illegittima la diversitą di disciplina tra processo penale militare e processo penale ordinario in ordine alla possibilitą di esercitare l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.