(massima n. 3)
In tema di giudizio di rinvio, i poteri del giudice di accertamento e di valutazione del fatto sono limitati dal giudicato parziale formatosi su un diverso capo della sentenza soltanto in relazione agli elementi che compongono il fatto storico e non anche in relazione alle modalitā in cui č strutturato il capo di imputazione, in cui possono comparire elementi descrittivi della condotta che restano irrilevanti ai fini dell'operativitā del divieto del ne bis in idem. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del giudicato parziale sul presupposto che l'individuazione ad opera del giudice d'appello di una precisa somma di denaro lire 400.000.000 come parte del compenso di un episodio di corruzione diverso da quello nella cui imputazione detta somma era indicata, non impedisse una rivalutazione ed una rilettura nell'ambito dell'accertamento dei fatti dell'altro episodio di corruzione di quello specifico aspetto, l'incremento delle disponibilitā finanziarie dell'imputato per lire 400.000.000, in quanto elemento probatorio del fatto reato e non invece porzione qualificante ed essenziale del fatto coperto dal giudicato parziale).