(massima n. 1)
È legittimata a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.), anche se costituita in epoca successiva ai fatti di reato, in applicazione dell'art. 74 c.p.p., che attribuisce l'azione civile al soggetto al quale il reato ha arrecato danni nonché ai suoi successori universali, posto che l'ANPI, per statuto, si pone in linea di continuità per successione con i gruppi e le formazioni partigiane.