(massima n. 2)
In tema di legittimazione all'esercizio dell'azione civile, quale disciplina dall'art. 74 c.p.p., nella parte in cui essa viene attribuita ai «successori universali» del soggetto al quale il reato ha recato danno, deve escludersi che possano a tale titolo essere legittimati all'azione coloro i quali, pur essendo compresi tra i successibili, non siano però successori universali, a cagione della presenza di altri eredi legittimi, ferma restando, naturalmente, la possibilità, anche per essi, di agire jure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale eventualmente subito quali prossimi congiunti della vittima.