(massima n. 1)
In tema di reati tributari, il danno economico da risarcire all'Agenzia delle Entrate costituita parte civile nel processo penale non comprende in ogni caso la somma corrispondente all'imposta evasa in quanto, generalmente, la commissione dell'illecito penale non comporta l'estinzione, la inesigibilitą o l'impossibilitą di procedere alla riscossione coattiva del credito tributario nei confronti del contribuente, con i mezzi coattivi previsti dalla disciplina del settore.