(massima n. 1)
Sussiste la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'Universitą degli studi in relazione alla condotta illecita (nella specie, violenza sessuale) di un dipendente, posta in essere in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni e nei confronti di altri dipendenti, a loro volta intenti all'assolvimento dei propri compiti, essendo tale condotta idonea, qualora abbia avuto risonanza pubblica, ad arrecare un danno all'immagine ed alla credibilitą dell'ente, determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia derivante dalla consumazione di reati da parte di pubblici dipendenti in danno di altri all'interno dell'ente stesso.