(massima n. 1)
Non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l'imputato l'aggravante della premeditazione (art. 577 n. 3 c.p.p.) la quale, pur incidendo sulla gravitą del disvalore sociale del fatto e potendo determinare una pił grave sanzione, non influisca sulla entitą della pretesa risarcitoria, che in sede civile potrą dar luogo ad una adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall'entitą della pena inflitta all'imputato e, quindi, dal particolare disvalore del fatto connesso alla sussistenza della premeditazione.